logo

Tara Bianca

Già Drolkar Sabsel Thekchok Ling - Centro FPMT per l’insegnamento, lo studio e la pratica del buddhismo tibetano.
Contatti
segreteria@tarabianca.org

353 405 8991
Dove Siamo
Via Bernardo Castello, 3/9 - 16121 Genova

Centro FPMT per l’insegnamento, lo studio e la pratica del buddhismo tibetano.

Top

Statuto Associazione

Tara Bianca / Statuto Associazione

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

1.1 È costituita un’associazione religiosa, apolitica e senza fine di lucro, denominata “TARA BIANCA”, con sede legale nel comune di Genova (GE), in avanti indicata come “Associazione”.

1.2 L’ Associazione ha durata illimitata.

 

Art. 2 – SCOPO E OGGETTO SOCIALE

2.1 TARA BIANCA è una associazione religiosa buddhista di tradizione Mahayana, rivolta alla pratica e alla diffusione del Dharma con riferimento ai “Tre Gioielli” e alle “Quattro Nobili Verità” e costituita per testimoniare, divulgare, praticare gli insegnamenti di Buddha Sakyamuni così come sono stati trasmessi da Lama Tzong Khapa, fondatore della scuola Ghelugpa, e da sua Santità il XIV Dalai Lama. Questi insegnamenti costituiscono il fondamento religioso, morale e culturale di numerosi centri di studio, meditazione e ritiro in tutto il mondo, che nel loro complesso costituiscono la Foundation for the Preservation of Mahayana Tradition (in avanti indicata come “FPMT”) i cui fondatori sono Lama Thubten Yesce e Lama Zopa Rimpoche e alla quale l’Associazione aderisce.

2.2 La Guida Spirituale di riferimento per gli insegnamenti, la dottrina e la realizzazione delle finalità religiose e morali dell’Associazione è il venerabile Lama Zopa Rimpoche. La Guida Spirituale può nominare, come coadiutore, un maestro residente che lo rappresenti, e ne svolga le funzioni, presso l’Associazione.

2.3 L’Associazione non aderisce e non partecipa alla pratica di Shugden.

2.4 L’Associazione si propone di raggiungere gli scopi sopra citati anche mediante lo svolgimento di attività culturali, a tal fine potrà svolgere l’insegnamento, la divulgazione della religione e della filosofia buddhista e della pratica meditativa, attraverso corsi intensivi di studio e pratica, conferenze, scuole, ritiri, incontri, dispense e altri materiali anche su supporto elettronico o informatico, anche in discipline affini come ad esempio corsi di yoga.

2.5 Nell’ambito della propria attività istituzionale l’Associazione potrà porre in essere ogni tipo di iniziativa che sia ritenuta utile al conseguimento dei propri fini ed in particolare:

  • corsi di studio, di meditazioni e ritiri, anche di lunga durata, sia per praticanti sia per studiosi, finalizzati alla pratica del Buddhismo e anche alla formazione di insegnanti;
  • organizzare corsi di formazione di carattere etico, culturale e sociale. L’Associazione potrà fornire ai partecipanti ai corsi e agli insegnanti le strutture ricettive o di accoglienza con i relativi servizi;
  • organizzazione e gestione di conferenze, convegni, seminari, raccolta fondi e mostre;
  • raccogliere insegnamenti dei maestri buddhisti procedendo alla loro traduzione, riproduzione e diffusione anche su supporto elettronico ed informatico;
  • creare in seno alla comunità buddhista le condizioni adatte alla costituzione e allo sviluppo dei monasteri, contribuendo inoltre al sostenimento di monaci e monache secondo le regole buddhiste;
  • promuovere attività di volontariato a scopo sociale ed umanitario partecipando eventualmente a progetti di cooperazione internazionale;
  • collaborare con apposite strutture esistenti nell’assistenza a carcerati, ai diversamente abili, anziani, malati, o in genere persone in situazione di disagio sia fisico che socio economico ed eventualmente costituire o partecipare a una o più organizzazioni specifiche a tale scopo;
  • nel rispetto delle leggi vigenti, provvedere ai riti religiosi della tradizione buddhista;
  • istituire borse di studio per studenti e ricercatori meritevoli e per la formazione di traduttori;
  • tradurre, stampare e distribuire testi originari buddhisti;
  • produrre e diffondere audiovisivi e periodici a mezzo stampa, sito web ed ogni altro mezzo idoneo;
  • nel rispetto delle leggi vigenti organizzare e gestire corsi comparati di medicina occidentale, tibetana tradizionale ed altre medicine alternative, anche attraverso la costituzione diretta di associazioni no-profit;
  • organizzare e gestire corsi di meditazione, di yoga e discipline affini;
  • sostenere qualsiasi iniziativa citata nell’Intesa tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana (UBI), alla quale l’Associazione è affiliata, e in generale qualsiasi iniziativa analoga o complementare a quelle sopra esposte purché coerente con i principi del Buddhismo Mahayana;
  • effettuare ogni altra iniziativa o attività che per contenuto sia atta al raggiungimento dello scopo sociale, quindi le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi dell’Associazione purché coerente con i principi del Buddhismo Mahayana.

 

Art. 3 – SOCI E FEDELI

3.1 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

3.2 I soci si dividono in sostenitori e ordinari.

3.3 Possono essere soci sostenitori od ordinari dell’Associazione le persone fisiche che facciano espressa domanda scritta di ammissione per una delle due categorie al Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione è accettata automaticamente alla presentazione, salva la possibilità del Consiglio Direttivo di rifiutarla a suo insindacabile giudizio. In questo ultimo caso il rifiuto sarà comunicato per scritto al soggetto richiedente l’iscrizione entro 60 giorni dalla data della domanda. La domanda di ammissione da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. L’ammissione si perfeziona con il versamento della quota associativa annuale.

3.4 I soci sostenitori e i soci ordinari versano la rispettiva quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascuna di dette categorie di soci.

3.5 Tutti i soci che abbiano compiuto la maggiore età possono partecipare all’Assemblea se in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3.6 Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

3.7 I fedeli sono tutti coloro che, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di nazionalità, di orientamento sessuale, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, manifestano fiducia nell’insegnamento di Budda Shakyamuni, hanno quindi preso rifugio nei “Tre gioielli” (Buddha, Dharma e Sangha) e conoscono le “Quattro Nobili Verità”, cosi come trasmesse dalla propria tradizione di appartenenza.

3.8 I fedeli hanno libero accesso, salvo comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ai templi e alle sale di meditazione dell’Associazione e possono partecipare in modo gratuito alle attività di culto collettive ivi svolte (come ad esempio pratiche di purificazione, preghiere collettive, recitazioni di mantra, cerimonie di offerte, iniziazioni e celebrazioni delle festività religiose). I fedeli sono tenuti a mantenere in tutti i locali dell’Associazione un’attitudine non violenta nel comportamento, nella parola e verso le altrui opinioni.

 

Art. 4 – DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

4.1 Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

4.2 Ciascun socio, in regola con il versamento delle quote annuali, se maggiorenne ha diritto a partecipare all’Assemblea.

4.3 Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) associato; qualora il numero degli associati fosse non inferiore a 500, ciascun associato potrà rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

4.4 Ciascun socio ha diritto a frequentare i locali e le aree sociali, e può svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, a fruire delle attività e a partecipare alle manifestazioni e incontri promossi dall’Associazione, nonché a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 6 (sei).

4.5 Ciascun socio ha l’obbligo di osservare il presente Statuto, le deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione, il Regolamento Interno se esistente.

4.6 Ciascun socio ha il dovere di tenere un comportamento etico rivolto al rispetto dei Cinque Precetti quando frequenti i locali e le aree sociali e partecipi all’Assemblea, alle attività, alle manifestazioni e incontri promossi dall’Associazione.

4.7 La qualifica di socio si perde per dimissioni, per decesso, per morosità, per comportamento non conforme alla buona condotta così come previsto dal Regolamento Interno se esistente e per indegnità.

4.8 II comportamento non conforme alla buona condotta e l’indegnità sono dichiarati a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo che a tal fine valuterà i fatti sentite le ragioni del socio, al quale il Consiglio Direttivo dovrà assicurare il diritto di intervento e di contradditorio.

4.9 Il socio che non corrisponda la quota associativa annuale alla scadenza prevista è dichiarato moroso e decade automaticamente dalla qualifica di socio senza necessità di ulteriore comunicazione.

4.10 Il socio, che per qualsiasi ragione abbia cessato di far parte dell’Associazione, o i suoi aventi causa a qualsiasi titolo non può tenere la retrocessione in tutto o in parte delle quote o dei contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio sociale dell’Associazione.

4.10.1 Le quote e i contribuiti dei soci sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

Art. 5 – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione

  • L’Assemblea
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Vicepresidente
  • Il Tesoriere

 

Art. 6 – L’ASSEMBLEA

6.1 L’Assemblea è costituita dai tutti i soci maggiori di età in regola con le quote annuali associative, e hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ogni socio abilitato al voto può farsi rappresentare per mezzo di delega scritta da un altro socio abilitato all’Assemblea stessa.

6.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, mediante comunicazione scritta da recapitare per posta ordinaria o raccomandata o posta elettronica, o qualsiasi altro mezzo di divulgazione informatizzata, almeno otto giorni prima della data prevista per la prima convocazione della riunione. In caso di urgenza, ma mai se l’ordine del giorno prevede la trattazione del bilancio annuale, la comunicazione potrà essere recapitata almeno tre giorni prima della data prevista.

6.3 L’Assemblea può essere svolta, oltre che nella sede associativa, anche in luogo diverso o per via telematica, e quando previsto con modalità dell’espressione del voto per via elettronica. L’Assemblea può svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, tali da rispettare la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci, e consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all’ordine del giorno; dovrà essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione, al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, e la proclamazione dei risultati della votazione. Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si riterrà svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

6.4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con l’ausilio di un Segretario scelto tra i soci presenti alla riunione. Le deliberazioni sono verbalizzate a cura del segretario in apposito registro e firmate dal Presidente e dal Segretario dell’Associazione che ne cureranno la conservazione e ne assicureranno la consultazione da parte di tutti i soci.

6.5 L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente almeno una volta l’anno, per le scadenze di cui ai commi 12.2, nonché quando ne facciano richiesta scritta almeno venti soci.

6.6 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

6.7 L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio annuale, e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. La votazione può avvenire per alzata di mano o altro mezzo atto a rilevare in modo inequivoco la volontà dei soci; in circostanze particolari il Presidente può proporre all’Assemblea la votazione a scrutinio segreto.

6.8 L’Assemblea ordinaria:

  • elegge i Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo e prende i provvedimenti in ordine alla sostituzione degli stessi cessati dalla carica, il tutto secondo quanto stabilito ai commi 8.1 e 8.2;
  • delibera circa il bilancio annuale, accompagnato dalla eventuale relazione illustrativa della gestione, formulato dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito nel comma 12.2;
  • delibera circa la destinazione dell’avanzo di gestione nel rispetto di quanto stabilito al comma 12.4 e circa le soluzioni in relazione al disavanzo di gestione;
  • delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  • delibera sul Regolamento Interno per il funzionamento dell’Associazione e sulle sue eventuali implementazioni e modifiche predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • delibera su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto.

 

7 – L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

7.1 L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vicepresidente ogni qualvolta ne ravvedano la necessità, o ne facciano richiesta scritta almeno venti soci, ovvero tre o quattro Consiglieri, nel caso di Consiglio Direttivo composto rispettivamente da cinque o sette membri.

7.2 L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tre quarti degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. La votazione può avvenire per alzata di mano o altro mezzo atto a rilevare in modo inequivoco la volontà dei soci; in circostanze particolari il Presidente può proporre all’Assemblea la votazione a scrutinio segreto.
Per la convocazione e lo svolgimento dell’Assemblea straordinaria valgono gli stessi criteri adottati per quella ordinaria ai punti 6.2 e 6.3.

  • delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  • delibera sullo scioglimento dell’Associazione, sulle modalità di liquidazione, nonché sulla revoca dello scioglimento della stessa, in questo caso sarà necessario il voto favorevole di tre quarti degli associati, ai sensi dell’art. 21 del c.c.;
  • prende i provvedimenti di devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento dell’Associazione secondo quanto stabilito dall’art. 10.2;
  • delibera su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità, e urgenza, posto all’ordine del giorno.

 

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o sette membri, scelti tra i soci che possiedono le qualità di fedeli, con un’anzianità associativa di almeno tre anni consecutivi e sono rieleggibili. È in facoltà dell’Assemblea valutare candidature in deroga alla presente disposizione. Vige il principio della libera eleggibilità degli organi amministrativi.

8.2 II Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica, dura in carica tre anni e permane in regime di proroga fintanto che non viene eletto il nuovo Consiglio. II Consigliere che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, cessa automaticamente dalla carica.

8.3 In caso dia cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo coopta altro socio secondo le disposizioni del comma 8.1 che rimane in carica fino alla prima Assemblea utile per deliberare in merito alla sostituzione.

8.4 II Consigliere eletto in sostituzione di altro cessato rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora venga a cessare la maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente se presente o in caso contrario il Vicepresidente se presente o in caso contrario il Consigliere più anziano di età convocheranno d’urgenza l’Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri.

8.5 II Consiglio Direttivo nomina nel suo seno il Presidente (secondo le modalità previste all’art. 9), il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, anche se nominati Presidente, Vicepresidente, Tesoriere o Segretario.

8.6 II Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e per quella delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Non sono ammesse deleghe.

8.7 II Consiglio Direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salvo quanto riservato dal presente Statuto all’Assemblea; in particolare:

  • stabilisce l’importo delle quote annuali a carico dei soci ordinari e sostenitori;
  • elabora il bilancio annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e propone la destinazione dell’eventuale avanzo di gestione o di eventuali provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo, il tutto da sottoporre alle determinazioni dell’Assemblea;
  • formula i programmi di attività associativa, anche per le attività diverse da quelle di interesse generale, ma secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
  • predispone l’eventuale Regolamento Interno per il funzionamento dell’Associazione e per le implementazioni e modifiche che nel tempo si rendessero necessarie od opportune, da sottoporre alle determinazioni dell’Assemblea ordinaria;
  • può nominare un rappresentante dell’Associazione in altre associazioni o enti;
  • può delegare specifiche funzioni a uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente tra loro, attribuendo loro i relativi poteri di firma;
  • deliberare in merito alla variazione della sede sociale e/o sedi secondarie;
  • Esonerare un associato dal pagamento delle quote associative qualora il Socio ne faccia domanda, anche verbale, e il Consiglio Direttivo ravvisi che ne sussistono le condizioni;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  • Propone al voto dell’Assemblea l’adesione a organizzazioni con finalità simili o complementari.

 

Art. 9 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E TESORIERE

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

9.2 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

9.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

9.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

9.5 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

9.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

9.7 II Tesoriere cura la contabilità interna e ha la gestione della cassa. II Presidente può a lui delegare la firma sociale per Io svolgimento di tutte o parte delle operazioni su conti correnti bancari o postali, conti di deposito, libretti di risparmio e simili.

 

Art. 10 – IL PATRIMONIO SOCIALE

10.1 II patrimonio sociale è costituito da:

  • i beni mobili o immobili che l’Associazione potrà conseguire;
  • gli eventuali fondi di riserva nascenti da eccedenze di bilancio.

10.2 In caso di scioglimento il patrimonio sociale, dedotte le passività e verificata la fattibilità di legge, sarà devoluto alla Fondazione religiosa “F.P.M.T. Italia”, con sede in Italia, qualora la legge Io permetta, o diversamente, il patrimonio sarà devoluto ad associazioni o altri enti i cui scopi siano analoghi a quelli dell’Associazione.

 

Art. 11 – RISORSE ECONOMICHE

Le entrate sono costituite da:

  • quote associative e contributi annui dei soci;
  • contributi ordinari o straordinari di enti pubblici e privati, di persone fisiche, di associazioni e dei soci;
  • oblazioni, lasciti, e donazioni;
  • occasionali attività aventi Io scopo indirizzato al conseguimento delle finalità associative;
  • altre entrate a qualsiasi titolo pervenute all’Associazione, che concorrano a incrementarne l’attivo sociale.

 

Art. 12 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

12.1 L’esercizio sociale va al 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

12.2 II Consiglio Direttivo entro quattro mesi della chiusura dell’esercizio, o entro sei mesi in caso di comprovate necessità, sottopone il bilancio annuale dell’esercizio all’esame dell’Assemblea per le determinazioni del caso.

12.3 Il bilancio annuale è composto da un rendiconto contabile a carattere economico finanziario. Qualora da esso risultino avanzi o disavanzi di gestione, il Consiglio Direttivo deve proporre all’Assemblea destinazioni o soluzioni in merito.

12.4 L’avanzo di gestione deve essere destinato alle attività associative degli anni successivi, ovvero direttamente a specifiche opere di sostegno a contenuto umanitario. Non può darsi luogo a distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, e in ogni caso di patrimonio sociale durante tutta la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

12.5 I bilanci, le relazioni e la proposta circa avanzo o disavanzo di gestione devono rimanere depositate presso la sede dell’Associazione nei 5 giorni che precedono la data fissata per la riunione Assembleare, affinché ciascun socio possa prenderne visione.

 

Art. 13 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in tema di associazioni.